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La cancellazione dell’ipoteca: le varie possibilità. Parte I

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E’ possibile cancellare l’ipoteca praticamente in qualsiasi momento, naturalmente una volta che il debito sia stato cancellato.

Ma ovviamente il creditore deve essere reperibile.

Che cosa accade invece quando non lo è? Le possibilità sono diverse.

Nel momento in cui l’iscrizione è stata effettuata a favore di una banca non c’è alcun problema.

All’interno dell’istituto di credito c’è sempre un procuratore con la facoltà di poter sottoscrivere l’atto di assenso alla cancellazione.

La stessa procedura vale anche nel caso in cui neò frattempo si fosse verificata la fusione con un’altra società bancaria.

 Il problema sorge invece nel momento in cui l’ipoteca sia stata concessa a favore di privati o di società non bancarie, come potrebbe essere ad esempio l’impresa costruttrice.

Nel caso in cui il creditore ipotecario sia rappresentato da una persona fisica, è necessario che l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca venga sottoscritto dallo stessa.

Nel caso in cui fosse irreperibile, potrebbe essere aperta un’indagine per poterlo ritrovare.

Nel caso in cui fosse venuto a mancare, ne risponderebbero gli eredi che, per quanto eventualmente numerosi, dovrebbero presenziare tutti di fronte al notaio.

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