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La penale di estinzione anticipata

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Nel momento in cui si stipula il contratto di un mutuo viene prevista anche la possibilità per il mutuatario di poter estinguere anticipatamente il debito contratto.

Fino al 2007 tutti i mutui comportavano il pagamento di una penale, che ammontava generalmente tra l’1% e il 5% sulla somma del mutuo, nel caso in cui il debito contratto fosse estinto prima della fine del previsto piano di ammortamento.

Questa tassa aggiuntiva serviva in effetti per poter risarcire in qualche modo la banca degli interessi passivi perduti nel corso degli anni a venire, con notevole svantaggio però nei confronti del mutuatario.

Per fortuna le cose non stanno più così e sempre più spesso i mutui presentano la possibilità di non sostenere più il pagamento di tale penale. Ma dal 2007, grazie al Decreto Bersani sulle liberazioni, l’Estinzione del Mutuo, ma solo in alcuni casi regolamentati, avviene senza il pagamento di alcuna penale di estinzione.

L’Estinzione del Mutuo può essere richiesta per tutti i mutui relativi all’acquisto della prima casa, alla ristrutturazione della prima casa, per l’apertura di attività professionali e di carattere economico.

Per tutte le altre tipologie di mutuo, le banche possono ancora riservarsi il diritto di poter richiedere la penale di estinzione anticipata del debito.

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